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Calcolo interessi legali

Calcola gli interessi legali su un capitale tra due date: lo strumento spezza il periodo nei tratti a tasso costante e applica a ciascuno il saggio storico corretto, giorno per giorno. Il calcolo resta nel browser: nessun dato viene inviato o salvato.

Calcolatore interessi legali

Tasso legale · pro-rata sui tassi storici

La somma su cui maturano gli interessi (es. il debito da restituire).

Il giorno iniziale è escluso dal conteggio, quello finale è incluso (dies a quo non computatur, dies ad quem computatur).

Interessi legali maturati
Montante (capitale + interessi)
Giorni conteggiati

I risultati sono una stima indicativa a scopo informativo e non costituiscono consulenza fiscale. Per importi ufficiali rivolgiti a un professionista o agli enti competenti.

Tassi aggiornati al 2026: saggio vigente 1,60% dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF 10 dicembre 2025). Il calcolo avviene interamente nel tuo browser: i dati che inserisci non vengono inviati né salvati.

Come si calcolano gli interessi legali

Gli interessi legali si calcolano moltiplicando il capitale per il tasso legale in vigore e per i giorni trascorsi divisi per 365, escludendo dal conteggio il giorno iniziale e includendo quello finale. Quando il periodo attraversa più anni, il conteggio si spezza in segmenti e a ciascuno si applica il tasso del suo periodo, senza capitalizzazione.

Interessi = Capitale × tasso legale × giorni / 365

Nel dettaglio, la procedura completa:

  1. Conta i giorni tra le due date: il giorno iniziale non si computa, quello finale sì (la differenza in giorni tra le date).
  2. Se nel periodo il saggio è cambiato, dividi il conteggio nei tratti in cui il tasso è rimasto costante.
  3. Per ogni tratto applica l’interesse semplice: capitale × tasso del tratto × giorni del tratto / 365 (anche negli anni bisestili si divide per 365).
  4. Somma gli interessi dei tratti: gli interessi già maturati non producono altri interessi (art. 1283 c.c.).

È esattamente ciò che fa il calcolatore qui sopra, usando lo storico completo dei saggi dal 21 aprile 1942 a oggi.

Tabella di riferimento

Lo storico del tasso legale

Tutti i saggi ex art. 1284 c.c. dall’entrata in vigore del codice civile a oggi, gli stessi usati dal calcolatore.

Tassi di interesse legale: la serie storica completa

Dal 21 aprile 1942 il saggio legale è cambiato 23 volte: partito dal 5%, ha toccato il massimo del 10% nel 1990 ed è sceso fino al minimo dello 0,01% nel 2021. Oggi è all’1,60%. Per un calcolo corretto su periodi lunghi va applicato, tratto per tratto, il tasso in vigore in ciascun periodo.

Dal Al Tasso annuo
01/01/2026 in vigore 1,6%
01/01/2025 31/12/2025 2%
01/01/2024 31/12/2024 2,5%
01/01/2023 31/12/2023 5%
01/01/2022 31/12/2022 1,25%
01/01/2021 31/12/2021 0,01%
01/01/2020 31/12/2020 0,05%
01/01/2019 31/12/2019 0,8%
01/01/2018 31/12/2018 0,3%
01/01/2017 31/12/2017 0,1%
01/01/2016 31/12/2016 0,2%
01/01/2015 31/12/2015 0,5%
01/01/2014 31/12/2014 1%
01/01/2012 31/12/2013 2,5%
01/01/2011 31/12/2011 1,5%
01/01/2010 31/12/2010 1%
01/01/2008 31/12/2009 3%
01/01/2004 31/12/2007 2,5%
01/01/2002 31/12/2003 3%
01/01/2001 31/12/2001 3,5%
01/01/1999 31/12/2000 2,5%
01/01/1997 31/12/1998 5%
16/12/1990 31/12/1996 10%
21/04/1942 15/12/1990 5%

Saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., come modificato nel tempo dalla legge e dai decreti annuali del MEF. Ogni tasso vale dal primo giorno indicato fino all’ultimo compreso.

Esempio svolto: 10.000,00 € dal 01/03/2024 al 30/06/2026

Supponiamo di dover restituire 10.000,00 € con gli interessi legali maturati dal 01/03/2024 al 30/06/2026. Il periodo attraversa 3 saggi diversi, quindi il conteggio va spezzato in 3 tratti:

Periodo Giorni Tasso Calcolo Interessi
01/03/2024 – 31/12/2024 305 2,5% 10.000,00 € × 2,5% × 305/365 208,90 €
01/01/2025 – 31/12/2025 365 2% 10.000,00 € × 2% × 365/365 200,00 €
01/01/2026 – 30/06/2026 181 1,6% 10.000,00 € × 1,6% × 181/365 79,34 €
Totale (851 giorni) 488,25 €

Nel primo tratto i giorni partono dal giorno successivo alla data iniziale (il 01/03/2024 non si conta); nei tratti successivi si conteggia dal giorno di decorrenza del nuovo saggio. In totale, su 851 giorni maturano 488,25 € di interessi legali: il montante da restituire è di 10.488,25 € (10.000,00 € di capitale più 488,25 € di interessi).

Quando si applicano gli interessi legali

Il saggio legale è il tasso «di default» delle obbligazioni pecuniarie: si applica ogni volta che una somma va restituita o pagata in ritardo e le parti non hanno pattuito per iscritto un tasso diverso. I casi più comuni:

  • Ritardi nei pagamenti tra privati: debiti riconosciuti, canoni, rimborsi tra parenti o amici messi in mora.
  • Restituzione di somme: ripetizione dell’indebito, caparre e depositi cauzionali da restituire.
  • Ravvedimento operoso: chi paga in ritardo un tributo — ad esempio l’IMU — versa sanzione ridotta più interessi legali giorno per giorno.
  • Assegni di mantenimento e alimenti arretrati, dalla scadenza di ciascuna rata.
  • Somme liquidate in sentenza, dalla domanda o dalla messa in mora fino al pagamento.
  • Crediti di lavoro, dove agli interessi legali si aggiunge la rivalutazione monetaria ISTAT.

Attenzione a non confonderli con gli interessi di un finanziamento: per la rata di un prestito personale o di un mutuo contano il TAN pattuito nel contratto e il piano di ammortamento, non il saggio legale.

Interessi legali e interessi di mora: le differenze

Gli interessi legali dell’art. 1284 c.c. valgono in via generale per i debiti civili. Gli interessi moratori commerciali del D.lgs. 231/2002 si applicano invece solo alle transazioni tra imprese (o tra imprese e pubblica amministrazione) e sono molto più onerosi: al tasso di riferimento BCE si sommano 8 punti percentuali, con aggiornamento semestrale a cura del MEF. Un ritardo commerciale costa quindi parecchie volte di più dello stesso ritardo tra privati.

Dal 2014, inoltre, se il creditore agisce in giudizio il saggio cambia da solo: dal giorno della domanda giudiziale si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali anche ai debiti civili (art. 1284, comma 4, c.c.), proprio per scoraggiare le liti dilatorie.

In ogni caso il conteggio resta a interesse semplice: gli interessi non si capitalizzano. È la differenza sostanziale rispetto all’interesse composto, dove i rendimenti maturati producono a loro volta nuovi rendimenti.

Domande frequenti

Tutto sugli interessi legali

Le domande più comuni su tasso vigente, conteggio dei giorni e differenze con la mora.

Il tasso di interesse legale è dell’1,60% in ragione d’anno dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF 10 dicembre 2025). Il saggio viene aggiornato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento dei titoli di Stato e dell’inflazione; se il decreto non esce, resta invariato.
Si moltiplica il capitale per il tasso legale in vigore e per i giorni trascorsi divisi per 365: interessi = capitale × tasso × giorni / 365. Se il periodo attraversa più anni con tassi diversi, si spezza il conteggio in segmenti e a ciascuno si applica il tasso del suo periodo. Il giorno iniziale non si conta, quello finale sì.
No. L’anatocismo — la produzione di interessi su interessi già maturati — è vietato dall’art. 1283 del codice civile, salvo domanda giudiziale o convenzione successiva alla scadenza. Il calcolo corretto usa quindi l’interesse semplice: ogni periodo matura interessi soltanto sul capitale originario.
No: gli interessi legali compensano il ritardo nella disponibilità di una somma, mentre la rivalutazione monetaria (sugli indici ISTAT) ne ripristina il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Nei crediti di lavoro si cumulano entrambi; nei comuni debiti civili spetta di regola il solo interesse legale, salvo prova del maggior danno.
Gli interessi legali (art. 1284 c.c.) si applicano in via generale ai debiti civili tra privati; gli interessi moratori del D.lgs. 231/2002 valgono solo per le transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione e sono molto più alti: tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato ogni semestre.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 1284 del codice civile: entro il 15 dicembre di ogni anno può modificarne la misura con proprio decreto, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e dell’inflazione registrata nell’anno. In mancanza del decreto, il saggio resta invariato per l’anno successivo.
Sì: chi versa un tributo in ritardo deve aggiungere, oltre alla sanzione ridotta, gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del pagamento. È lo stesso conteggio pro-rata di questo calcolatore, con il tasso di ciascun anno applicato al suo periodo.
Vale la regola civilistica «dies a quo non computatur, dies ad quem computatur»: il giorno iniziale è escluso dal conteggio, quello finale è incluso. Tra il 1° e il 10 del mese maturano quindi 9 giorni di interessi, non 10. I giorni si dividono poi per 365 anche negli anni bisestili, secondo la prassi corrente.
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