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Calcolo interessi legali
Calcola gli interessi legali su un capitale tra due date: lo strumento spezza il periodo nei tratti a tasso costante e applica a ciascuno il saggio storico corretto, giorno per giorno. Il calcolo resta nel browser: nessun dato viene inviato o salvato.
Calcolatore interessi legali
Tasso legale · pro-rata sui tassi storici
La somma su cui maturano gli interessi (es. il debito da restituire).
Il giorno iniziale è escluso dal conteggio, quello finale è incluso (dies a quo non computatur, dies ad quem computatur).
Dettaglio del conteggio per ciascun periodo a tasso costante:
I risultati sono una stima indicativa a scopo informativo e non costituiscono consulenza fiscale. Per importi ufficiali rivolgiti a un professionista o agli enti competenti.
Tassi aggiornati al 2026: saggio vigente 1,60% dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF 10 dicembre 2025). Il calcolo avviene interamente nel tuo browser: i dati che inserisci non vengono inviati né salvati.
Come si calcolano gli interessi legali
Gli interessi legali si calcolano moltiplicando il capitale per il tasso legale in vigore e per i giorni trascorsi divisi per 365, escludendo dal conteggio il giorno iniziale e includendo quello finale. Quando il periodo attraversa più anni, il conteggio si spezza in segmenti e a ciascuno si applica il tasso del suo periodo, senza capitalizzazione.
Interessi = Capitale × tasso legale × giorni / 365
Nel dettaglio, la procedura completa:
- Conta i giorni tra le due date: il giorno iniziale non si computa, quello finale sì (la differenza in giorni tra le date).
- Se nel periodo il saggio è cambiato, dividi il conteggio nei tratti in cui il tasso è rimasto costante.
- Per ogni tratto applica l’interesse semplice: capitale × tasso del tratto × giorni del tratto / 365 (anche negli anni bisestili si divide per 365).
- Somma gli interessi dei tratti: gli interessi già maturati non producono altri interessi (art. 1283 c.c.).
È esattamente ciò che fa il calcolatore qui sopra, usando lo storico completo dei saggi dal 21 aprile 1942 a oggi.
Lo storico del tasso legale
Tutti i saggi ex art. 1284 c.c. dall’entrata in vigore del codice civile a oggi, gli stessi usati dal calcolatore.
Tassi di interesse legale: la serie storica completa
Dal 21 aprile 1942 il saggio legale è cambiato 23 volte: partito dal 5%, ha toccato il massimo del 10% nel 1990 ed è sceso fino al minimo dello 0,01% nel 2021. Oggi è all’1,60%. Per un calcolo corretto su periodi lunghi va applicato, tratto per tratto, il tasso in vigore in ciascun periodo.
| Dal | Al | Tasso annuo |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | in vigore | 1,6% |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2% |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,5% |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5% |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% |
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,8% |
| 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,3% |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,1% |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,2% |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,5% |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1% |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,5% |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,5% |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1% |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3% |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3% |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% |
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% |
Saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., come modificato nel tempo dalla legge e dai decreti annuali del MEF. Ogni tasso vale dal primo giorno indicato fino all’ultimo compreso.
Esempio svolto: 10.000,00 € dal 01/03/2024 al 30/06/2026
Supponiamo di dover restituire 10.000,00 € con gli interessi legali maturati dal 01/03/2024 al 30/06/2026. Il periodo attraversa 3 saggi diversi, quindi il conteggio va spezzato in 3 tratti:
| Periodo | Giorni | Tasso | Calcolo | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 – 31/12/2024 | 305 | 2,5% | 10.000,00 € × 2,5% × 305/365 | 208,90 € |
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | 365 | 2% | 10.000,00 € × 2% × 365/365 | 200,00 € |
| 01/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 1,6% | 10.000,00 € × 1,6% × 181/365 | 79,34 € |
| Totale (851 giorni) | 488,25 € | |||
Nel primo tratto i giorni partono dal giorno successivo alla data iniziale (il 01/03/2024 non si conta); nei tratti successivi si conteggia dal giorno di decorrenza del nuovo saggio. In totale, su 851 giorni maturano 488,25 € di interessi legali: il montante da restituire è di 10.488,25 € (10.000,00 € di capitale più 488,25 € di interessi).
Quando si applicano gli interessi legali
Il saggio legale è il tasso «di default» delle obbligazioni pecuniarie: si applica ogni volta che una somma va restituita o pagata in ritardo e le parti non hanno pattuito per iscritto un tasso diverso. I casi più comuni:
- Ritardi nei pagamenti tra privati: debiti riconosciuti, canoni, rimborsi tra parenti o amici messi in mora.
- Restituzione di somme: ripetizione dell’indebito, caparre e depositi cauzionali da restituire.
- Ravvedimento operoso: chi paga in ritardo un tributo — ad esempio l’IMU — versa sanzione ridotta più interessi legali giorno per giorno.
- Assegni di mantenimento e alimenti arretrati, dalla scadenza di ciascuna rata.
- Somme liquidate in sentenza, dalla domanda o dalla messa in mora fino al pagamento.
- Crediti di lavoro, dove agli interessi legali si aggiunge la rivalutazione monetaria ISTAT.
Attenzione a non confonderli con gli interessi di un finanziamento: per la rata di un prestito personale o di un mutuo contano il TAN pattuito nel contratto e il piano di ammortamento, non il saggio legale.
Interessi legali e interessi di mora: le differenze
Gli interessi legali dell’art. 1284 c.c. valgono in via generale per i debiti civili. Gli interessi moratori commerciali del D.lgs. 231/2002 si applicano invece solo alle transazioni tra imprese (o tra imprese e pubblica amministrazione) e sono molto più onerosi: al tasso di riferimento BCE si sommano 8 punti percentuali, con aggiornamento semestrale a cura del MEF. Un ritardo commerciale costa quindi parecchie volte di più dello stesso ritardo tra privati.
Dal 2014, inoltre, se il creditore agisce in giudizio il saggio cambia da solo: dal giorno della domanda giudiziale si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali anche ai debiti civili (art. 1284, comma 4, c.c.), proprio per scoraggiare le liti dilatorie.
In ogni caso il conteggio resta a interesse semplice: gli interessi non si capitalizzano. È la differenza sostanziale rispetto all’interesse composto, dove i rendimenti maturati producono a loro volta nuovi rendimenti.
Tutto sugli interessi legali
Le domande più comuni su tasso vigente, conteggio dei giorni e differenze con la mora.
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